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Guida all’Ecobonus infissi 110%: tutto quello che c’è da sapere

Guida all’Ecobonus infissi 110%: tutto quello che c’è da sapere

Il c.d. Decreto Rilancio (che sta tardando ad arrivare) prevede un aumento delle detrazioni fiscali connesse al miglioramento energetico degli edifici, fino al 110%. Si potrà usufruire del superbonus a partire dal 1° Luglio 2020.

Con il nuovo Decreto Rilancio, varato dal Governo, si dovrebbe far ripartire uno di quei settori che, conti alla mano, è considerato il traino dell’economia del Bel Paese.

I dettagli

La maxi agevolazione per far ripartire l’edilizia, dovrebbe consentire a molte imprese di prendere una boccata d’ossigeno puro, dopo mesi difficili. Il Decreto Rilancio prevede l’aumento delle detrazioni fiscali Ecobonus fino al 110% per interventi pesanti, quali rifacimento di cappotti, impianti di riscaldamento o fotovoltaici.

A ciò si unisce la possibilità di ‘integrare’ gli interventi di ristrutturazione con interventi considerati meno invasivi, ma comunque di grande importanza per il risparmio energetico: gli infissi e le schermature solari.

Altra grande novità è il recupero delle detrazioni IRPEF in 5 anni anziché 10, per interventi eseguiti a partire dal 1° Luglio 2020. Attenzione però. Se presi come interventi singoli, gli infissi e le schermature solari (a meno di clamorose variazioni dell’ultim’ora) non potranno godere del superbonus al 110%, mantenendo invece la detrazione standard al 50%, prevista dall’Ecobonus 2020.

Nel testo del c.d. Decreto Rilancio, all’art. 128 si legge ”si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo”.

Quali sono gli interventi che godono del Ecobonus 110%

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, fino a un massimo di euro 60.000.

b-c) interventi sulle parti comuni degli edifici, ed edifici uni-familiari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore.

d) interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e componenti come da Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica In vigore dal 01/01/2020 Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1. Come già anticipato, l’aliquota del 110% è assicurata se gli interventi in a, b o c in congiunzione con gli interventi di infissi e schermature assicurano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificioda dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE).

Chi può beneficiarne

La detrazione del 110% si applica alle persone fisiche ma non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e agli IACP. Inoltre non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Quali saranno i benefici

Secondo una stima fornita dall’Ance, tutti i lavori connessi al nuovo superbonus potrebbero generare circa 6 miliardi nell’arco dei prossimi diciotto mesi, a favore dell’intera economia nazionale. Ora rimangono da capire le modalità di fruizione e la possibilità di cedere il credito all’impresa fornitrice o usufruire del c.d. ‘Sconto in fattura’ pari all’importo della detrazione spettante.