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Ecobonus 110%: ecco le ultime novità

Ecobonus 110%: ecco le ultime novità

Dal 1° luglio prossimo e fino alla fine del 2021 sarà possibile fruire del cosidetto super ecobonus, consistente in detrazioni fiscali che possono arrivare a coprire addirittura il 110% della spesa sostenuta, rimborsate in cinque anni. 

Dai media è stato veicolato un messaggio in parte sbagliato in merito alla possibilità di ristrutturare in modo completamente gratuito la propria abitazione. Addirittura guadagnandoci, sia in termini economici (recupero del 110%) che di benefici connessi alle migliorie apportate. In realtà, non sarà proprio così. Chi vorrà ristrutturare casa dovrà armarsi di pazienza e ‘slalomeggiare’ tra una serie di normative complesse. Per questo, noi di DF Serramenti vogliamo fare un pò di chiarezza.

Il Superbonus 110%: realtà o pura fantasia?

L’art. 119 del c.d. ‘Decreto Rilancio’, ha inserito un’altra modalità di fruizione delle detrazioni fiscali connesse ai lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico. L’intento è chiaro: rilanciare l’economia del paese, partendo proprio da quella realtà che numeri alla mano è considerata il traino principale. L’edilizia. Il Superbonus al 110% consiste in un rimborso (in cinque anni, con rate di pari importo) della spesa sostenuta per interventi di efficientamento energetico per tre tipologie di lavori, citando il Decreto: 

1) ‘Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. 

2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici’.

Dove sarà possibili usufruire del Superbonus 110%

Gli interventi sono possibili in condominio o nelle abitazioni unifamiliari. In condominio sono possibili per le seconde case mentre nelle unità indipendenti stando al testo in vigore, la detrazione del 110% scatta solo se si tratta dell’abitazione principale del contribuente (serve quindi il requisito della residenza). Nel primo caso si tratta della coibentazione termica dell’edificio e il tetto massimo di spesa detraibile è di 60mila euro per ogni unità immobiliare (in condominio il tetto quindi vale per ogni singolo appartamento). Nel secondo e terzo della sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno più efficiente e che adempia alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento dell’edificio con tetto massimo di detraibilità di 40mila euro. In tutti i casi è necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una sola se tecnicamente non è possibile far di meglio. Il miglioramento va documentato con due Ape (attestazione di prestazione energetica) redatto da un tecnico asseverato, prima e a fine lavori. 

La cessione del credito

Infine, una novità molto importante prevista dal decreto rilancio all’articolo 121 è la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi, mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali e senza la necessità di anticipare i soldi per i lavori. La cessione è possibile per tutti i lavori interessati da super eco bonus ed eco bonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione. Secondo il Decreto,  i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: 

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari’.

Rimangono da capire le modalità e le procedure burocratiche connesse alla pratica di cessione del credito, che dovranno essere comunicate direttamente dall’Agenzia delle Entrate.